Art. 129
1 Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:
2 Un doppio dell’attestazione dev’essere inviato al contribuente. 3 Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto devono presentare all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.233 232 Introdotta dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495). 233 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). |