Art. 131 Notificazione
1 L’autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l’aliquota e l’importo di imposta. Inoltre essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l’importo del capitale proprio dopo la tassazione dell’imposta sull’utile e considerato il riparto dell’utile.234 2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate al contribuente al momento della notificazione della decisione di tassazione. 3 La decisione di tassazione è notificata anche all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e all’AFC, se hanno cooperato nella procedura di tassazione o hanno chiesto la notificazione (art. 103 cpv. 1 lett. d e 104 cpv. 1). 234 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). |