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Art. 134 Attribuzioni delle autorità fiscali
1 Nell’esame del reclamo, l’autorità di tassazione, l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e l’AFC hanno le medesime attribuzioni loro spettanti nella procedura di tassazione. 2 Non è dato corso al ritiro del reclamo se a norma delle circostanze debba ritenersi che la tassazione era inesatta. La procedura di reclamo può inoltre essere sospesa unicamente con il consenso di tutte le autorità fiscali che hanno partecipato alla procedura di tassazione. |