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Art. 156 Provvedimenti conservativi
1 Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono i beni della successione possono disporne, prima dell’inventario, soltanto con il consenso dell’autorità incaricata dello stesso. 2 Per garantire la sicurezza dell’inventario, l’autorità incaricata del medesimo può ordinare l’apposizione immediata dei sigilli. |