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Art. 164 Interesse di mora
1 Il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di mora fissato dal DFF. 2 L’interesse decorre dopo 30 giorni dalla notificazione se il debitore dell’imposta, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al momento della scadenza. |