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Art. 166 Facilitazioni di pagamento
1 Qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore, l’autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi. 2 La concessione di facilitazioni può essere subordinata a un’adeguata costituzione di garanzie. 3 Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate. |