|
Art. 167b Autorità di condono 254
1 I Cantoni designano l’autorità cantonale competente per il condono dell’imposta federale diretta (autorità di condono). 2 I Cantoni definiscono la procedura, nella misura in cui non sia disciplinata dal diritto federale. Ciò vale anche per la procedura di condono dell’imposta alla fonte. 254 Introdotto dal n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). |