Art. 167d Diritti e obblighi procedurali del richiedente 256
1 I diritti e gli obblighi procedurali del richiedente sono retti dalla presente legge. Il richiedente deve informare in modo esaustivo l’autorità di condono sulla propria situazione economica. 2 Se, nonostante ingiunzione e diffida, il richiedente rifiuta di prestare la collaborazione necessaria e ragionevolmente esigibile, l’autorità di condono può decidere di non entrare nel merito della domanda. 3 La procedura amministrativa e la procedura di reclamo davanti all’autorità di condono sono gratuite. Le spese possono tuttavia essere addossate in tutto o in parte al richiedente se ha presentato una domanda manifestamente infondata. 256 Introdotto dal n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). |