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Art. 167g Rimedi giuridici 259
1 Il richiedente può impugnare la decisione concernente il condono dell’imposta federale diretta con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione concernente il condono dell’imposta cantonale sul reddito e sull’utile. 2 L’AFC può avvalersi degli stessi rimedi giuridici riconosciuti al richiedente. 3 L’autorità di condono può impugnare la decisione su ricorso amministrativo o la decisione di un’autorità indipendente dall’amministrazione con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione su ricorso concernente il condono dell’imposta cantonale sul reddito e sull’utile. 4 Gli articoli 132–135 e 140–145 sono applicabili per analogia. 5 Il richiedente, l’autorità di condono e l’AFC possono impugnare la decisione dell’autorità cantonale di ultima istanza con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005260 sul Tribunale federale. 259 Introdotto dal n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). |