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Art. 174
1 Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
è punito con la multa. 2 La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo. |