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Art. 181a Autodenuncia 273
1 Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
2 L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:
3 L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade. 4 Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade. 5 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1. 6 Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia. 273 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079). |