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Art. 184281
1 L’azione penale si prescrive:
2 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell’autorità cantonale competente (art. 182 cpv. 1). 281 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). |