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Art. 192 Provvedimenti d’inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura
1 I provvedimenti di inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura sono retti dagli articoli 19–50 della legge federale del 22 marzo 1974294 sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo dell’autore secondo l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo. 2 Sono salvi gli articoli 127–129 concernenti l’obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, informazioni e comunicazioni. L’AFC può punire la violazione di questi obblighi con una multa secondo l’articolo 174. La multa dev’essere comminata. 3 Le persone interrogate come testimoni secondo gli articoli 41 e 42 della legge federale sul diritto penale amministrativo possono essere invitate a produrre documenti e altri oggetti in loro possesso, atti a chiarire i fatti. Se un testimone ne rifiuta la consegna, pur non esistendo uno dei motivi giustificanti il rifiuto di deporre di cui agli articoli 168, 169, 171 e 172 CPP295, l’autorità fiscale lo avverte della comminatoria della pena prevista nell’articolo 292 del Codice penale296 e se del caso può deferirlo al giudice penale per disobbedienza a una decisione dell’autorità.297 297 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |