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Art. 195 Altre prescrizioni procedurali
1 Sono applicabili le prescrizioni sull’assistenza tra autorità (art. 111 e 112). 2 I funzionari dell’AFC, incaricati di provvedimenti speciali d’inchiesta, sottostanno all’obbligo della ricusazione secondo l’articolo 109. 3 Le spese dei provvedimenti speciali d’inchiesta sono addossate secondo l’articolo 183 capoverso 4. 4 Eventuali indennità all’imputato o a terzi sono pagate secondo gli articoli 99 e 100 della legge federale del 22 marzo 1974299 sul diritto penale amministrativo. 5 Per le decisioni su reclamo secondo l’articolo 27 della legge federale sul diritto penale amministrativo è riscossa una tassa di 10 a 500 franchi. |