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Art. 207b Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014 323
1 L’autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell’imposta federale diretta che all’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono pendenti presso la Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta o presso la competente autorità cantonale per proposta a tale commissione. 2 La procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto anteriore. 323 Introdotto dal n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). |