Art. 55
1 In caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze. 2 Se una persona giuridica è assoggettata all’imposta in virtù dell’appartenenza economica, le persone incaricate:
rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del ricavo netto. 3 Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un’operazione immobiliare riguardante un immobile sito in Svizzera, il compratore e il venditore dell’immobile sono solidalmente responsabili, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d’acquisto, delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice. 4 Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità. |