Art. 56
Sono esenti dall’imposta: - a.
- la Confederazione e i suoi stabilimenti;
- b.
- i Cantoni e i loro stabilimenti;
- c.
- i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti;
- d.128
- le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;
- e.
- le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
- f.
- le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d’assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d’assicurazione concessionarie;
- g.
- le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.129 Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;
- h.130
- le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini;
- i.131
- gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007132 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
- j.133
- gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conformemente alla lettera f.
128 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 55975629; FF 2005 2183, 2007 2457). 129 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). 130 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). 131 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). 132 RS 192.12 133 Introdotta dall’all. n. II 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
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