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Art. 62 Ammortamenti
1 Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO144, figurano in speciali tabelle di ammortamento.145 2 Di regola, gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d’utilizzazione dei singoli elementi. 3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 67 capoverso 1. 4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.146 145 Nuovo testo giusta il n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). 146 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963). Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). |