|
Art. 71
1 L’imposta sull’utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è del 4,25 per cento dell’utile netto.164 2 L’utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile. 164 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). |