Art. 88 Collaborazione del debitore della prestazione imponibile
1 Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di:
2 L’imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.176 3 Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell’imposta alla fonte. 4 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall’autorità fiscale competente e compresa tra l’1 e il 2 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte.177 176 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). 177 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). |