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Art. 89 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria 178
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 83 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:
2 Il DFF stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni. 3 È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1. 4 Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. 5 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. 6 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi. 178 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). |