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Art. 93 Amministratori
1 Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore ed altre rimunerazioni loro versate.186 Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo.187 2 Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d’impresa in Svizzera devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d’impresa.188 3 L’aliquota dell’imposta è stabilita al 5 per cento dei proventi lordi. 186 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495). 187 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). 188 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495). |