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Art. 99a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta 194
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
2 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi. 3 Il DFF precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura. 194 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). |