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Art. 149 Procedura e decisione
1 La revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza. 2 Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e pronuncia di nuovo. 3 La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore. 4 Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore. |