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Art. 153a Procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi 256
1 Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:
2 Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora. 3 Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d’ufficio. 4 Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d’imposta. 256 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079). |