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Art. 159
1 Per l’allestimento dell’inventario e l’apposizione dei sigilli è competente l’autorità cantonale del luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio o l’ultima dimora fiscali o possedeva valori imponibili. 2 Se l’allestimento dell’inventario è ordinato dall’autorità di protezione degli adulti o dal giudice, una copia dev’essere trasmessa all’autorità incaricata dell’inventario.258 Questa autorità può riprendere l’inventario immutato o, se necessario, completarlo. 3 Gli uffici di stato civile comunicano senza indugio ogni decesso all’autorità fiscale competente nell’ultimo luogo di domicilio o di dimora fiscali (art. 3) del defunto. 258 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |