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Art. 161
1 L’imposta scade, di regola, al termine fissato dal DFF (termine generale di scadenza). Può essere riscossa in singole rate. 2 L’autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell’imposta di contribuenti per i quali l’anno fiscale non coincide con l’anno civile (art. 79 cpv. 2). 3 Con la notificazione della decisione di tassazione scadono:
4 L’imposta scade in ogni caso:
5 Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione. 259 Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). |