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Art. 169 Costituzione
1 Se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell’imposta da lui dovuta sembra compromesso, l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l’importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d’esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. 2 Le garanzie devono essere costituite in denaro, attraverso il deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione bancaria. 3 Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile l’articolo 146.270 4 Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.271 270 Nuovo testo giusta l’all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). 271 Nuovo testo giusta l’all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). |