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Art. 172 Iscrizione nel registro fondiario
1 Se una persona fisica o giuridica, assoggettata all’imposta unicamente a motivo di possesso fondiario (art. 4 cpv. 1 lett. c e 51 cpv. 1 lett. c), aliena un fondo situato in Svizzera, l’acquirente può essere iscritto come proprietario nel registro fondiario soltanto con il consenso scritto dell’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta. 2 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta attesta all’alienante, per l’ufficiale del registro fondiario, il suo consenso all’iscrizione, se l’imposta relativa al possesso e all’alienazione del fondo è stata pagata o coperta da garanzia oppure se è stabilito che non è dovuta alcuna imposta o se l’alienante offre sufficiente garanzia che soddisferà i suoi obblighi fiscali. 3 Se l’amministrazione cantonale nega l’attestazione, può essere interposto ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia d’imposta. |