Art. 188 Procedura
1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denunzia il fatto all’autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d’imposta federale diretta. 2 La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007296 (CPP).297 3 Se l’autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantonale, il delitto commesso in materia d’imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78–81 della legge del 17 giugno 2005298 sul Tribunale federale.299 4 L’AFC può chiedere l’apertura di un procedimento penale.300 297 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 299 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). 300 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |