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Art. 207a Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997 331
1 Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d’opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all’articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati. 2 Rispetto alle partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l’imposta sull’utile all’inizio dell’esercizio commerciale che termina nel 1997 sono considerati alla stregua dei costi d’investimento (art. 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a). 3 Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società, la differenza tra il valore determinante per l’imposta sull’utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all’utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta con incidenza fiscale se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d’imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006. 4 Se l’esercizio commerciale termina dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997, l’imposta sull’utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale. 331 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). |