Art. 32
1 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d’amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate. 2 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.83 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.84 Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione.85 2bis I costi d’investimento di cui al capoverso 2 secondo periodo e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.86 3 Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d’intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati. 4 Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva. 83 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 72017217). 84 Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20176839;FF 2013 6489). 85 Per. introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20176939;FF 2013 6489). 86 Introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20176839;FF 2013 6489). |