1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
- a.5
- esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera;
- abis.6
- esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera e, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera è accordato il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero;
- b.7
- in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
- c.
- sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;
- d.
- ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
- e.
- ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
- f.8
- ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l’imposizione dei marittimi per l’attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro.
2 Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
5 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
6 Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).
7 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).
8 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).