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Art. 51 Appartenenza economica
1 Le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
2 Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. |