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Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento 146
1 Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all’imposta sull’utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all’utile e alle riserve di un’altra società. 2 Sono considerati inizio dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine di un’esenzione fiscale secondo l’articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell’amministrazione effettiva. 3 Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati. 4 Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni. 146 Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |