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Art. 114 Esame degli atti
1 Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.224 2 Il contribuente può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.225 3 L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. 4 A domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso. 224 Correzione della CdR dell’AF del 20 ago. 2020, pubblicata il 1° set. 2020 (RU 2020 3641). 225 Correzione della CdR dell’AF del 20 ago. 2020, pubblicata il 1° set. 2020 (RU 2020 3641). |