Legge federale
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Art. 13 Blocco in caso di successione
1 La persona autorizzata o un’altra persona che abbia un interesse degno di protezione può dichiarare per scritto all’agente pagatore svizzero che non è d’accordo con il blocco. L’agente pagatore svizzero si adopera con la persona autorizzata o l’altra persona al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l’agente pagatore svizzero conferma per scritto alla persona autorizzata o all’altra persona il blocco dei valori patrimoniali o l’informa della revoca di tale blocco. 2 La persona autorizzata o l’altra persona può richiedere per scritto all’AFC di pronunciare una decisione entro 30 giorni dalla notifica della conferma del blocco dei valori patrimoniali. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. |