Legge federale
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Art. 36 Controllo
1 L’AFC controlla l’adempimento degli obblighi dell’agente pagatore svizzero in relazione all’esecuzione della convenzione. 2 Per chiarire i fatti essa può:
3 Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, l’AFC offre loro la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate. 4 Se l’agente pagatore svizzero e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione. 5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:
6 L’AFC elabora annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti dei controlli effettuati durante l’anno precedente. Essa redige il rapporto in modo che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. La SFI trasmette il rapporto all’autorità competente dello Stato partner e ne pubblica un riassunto. |