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Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 1Organizzazione
1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria.
2 Esso si organizza in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.
3 La sua gestione si fonda sui principi dell’economia aziendale. Nell’adempimento dei compiti la sicurezza nucleare è prioritaria rispetto agli aspetti finanziari.
4 Il Consiglio federale determina la sede dell’Ispettorato.