Legge federale
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Art. 18
1 L’Ispettorato esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente. 2 L’Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; quest’ultimo dà scarico al consiglio dell’Ispettorato. 3 Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento. |