del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2012)
1 L’Ispettorato esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
2 L’Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; quest’ultimo dà scarico al consiglio dell’Ispettorato.
3 Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento.