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Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 2Compiti
1 L’Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull’energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.
2 Esso partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali.
3 Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.
4 Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.