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Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 21Trasferimento di diritti e obblighi
1 Il Consiglio federale determina il momento in cui l’Ispettorato acquisisce la personalità giuridica. A contare da tale data, esso subentra alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).
2 Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Ispettorato, fissa la data dell’entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.
3 Qualora i fondi necessari per l’adempimento dei compiti dell’Ispettorato non siano ancora disponibili all’entrata in vigore della presente legge, l’Ispettorato può disporre dei crediti e delle prestazioni riservati alla DSN nel preventivo della Confederazione.