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Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 3Servizi
L’Ispettorato può fornire servizi ad autorità estere in cambio di un compenso conforme alle condizioni del mercato e tale almeno da coprire i costi, purché tale attività non comprometta l’adempimento tempestivo dei suoi compiti.