Legge federale
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Art. 4 Garanzia della qualità
1 Il Consiglio federale definisce le esigenze fondamentali quanto alla garanzia della qualità da parte dell’Ispettorato. 2 L’Ispettorato fa verificare periodicamente da un ente esterno la qualità dell’adempimento dei compiti e dei servizi prestati e provvede a garantire la qualità a lungo termine. |
