Legge federale
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Art. 6 Consiglio dell’Ispettorato
1 Il consiglio dell’Ispettorato è l’organo di vigilanza interno e strategico. 2 Il consiglio dell’Ispettorato è composto di cinque a sette membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte. 3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri del consiglio dell’Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un’attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza. 4 Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell’Ispettorato. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell’Ispettorato. 5 Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato ai membri del consiglio dell’Ispettorato. 6 Il consiglio dell’Ispettorato ha i seguenti compiti:
7 Il Consiglio dell’ispettorato può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari. 4 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 29332969). |