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Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2012)
Art. 7Direzione
1 La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.
2 Le sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
a.
emanare decisioni e assumere la responsabilità delle perizie;
b.
elaborare le basi per le decisioni del consiglio dell’Ispettorato e rendergli conto periodicamente, o senza indugio in caso di eventi particolari;
c.
assumere il personale;
d.
adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
3 Il regolamento interno disciplina i particolari.