Legge federale
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Art. 8 Organo di revisione
1 L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’indennità dovuta all’organo di revisione. 3 L’indipendenza, l’oggetto e la portata della verifica effettuata dall’organo di revisione si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l’ufficio di revisione. |