Legge federale
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Art. 9 Condizioni d’assunzione
1 L’Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico. 2 Il consiglio dell’Ispettorato fissa retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L’articolo 6acapoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale si applica per analogia al salario dei membri della direzione e del personale remunerato in modo paragonabile, nonché alle altre condizioni contrattuali concordate con queste persone. |