Legge federale
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Art. 21 Obbligo di assicurazione
1 Il gestore di un impianto a fune è tenuto a stipulare una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze della responsabilità civile con un’impresa d’assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera o con un altro istituto riconosciuto dall’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni. 2 Fanno eccezione all’obbligo di assicurazione:
3 I contratti d’assicurazione e le loro successive modifiche devono essere notificati all’autorità competente. L’assicuratore è tenuto a rilasciare un certificato di assicurazione a destinazione dell’autorità competente. 4 L’assicuratore deve comunicare all’autorità competente la sospensione o la cessazione dell’assicurazione. 5 L’autorità competente può esigere un aumento della copertura assicurativa, qualora quest’ultima sia palesemente insufficiente. |